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Legge 23/12/1998 n. 4542. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, č fissato, per l'anno finanziario 1999, come segue: a) Esercito n. 34.300; b) Marina n. 14.155; c) Aeronautica n. 16.750. 3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, č stabilito, per l'anno finanziario 1999, come segue: a) Esercito n. 135; b) Marina n. 160; c) Aeronautica n. 256. 4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, č stabilito, per l'anno finanziario 1999, come segue: a) Esercito (compresi i carabinieri) n. 600; b) b) Marina n. 130; c) c) Aeronautica n. 160. 5. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, č fissata, per l'anno finanziario 1999, in n. 1.750 unitā. 6. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, č fissata, per l'anno finanziario 1999, in n. 850 unitā. 7. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, č fissata, per l'anno finanziario 1999, in n. 993 unitā. 8. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabiniere ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi č fissato, per l'anno finanziario 1999, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in n. 12.275 unitā. 9. Il numero massimo dei militari volontari in ferma biennale, triennale o quinquennale, a norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, č fissato, per l'anno finanziario 1999, come segue: a) Esercito n. 23.000; b) Marina n. 5.509; c) Aeronautica n. 2.250. 10. Alle spese di cui alle unitā previsionali di base "Accordi e organismi internazionali" (interventi), specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO, e "Ammodernamento e rinnovamento" (funzionamento), dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 1999, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilitā generale dello Stato. 11. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unitā previsionali di base "Accordi e organismi internazionali" (interventi) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai 12. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 1999, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unitā previsionale di base "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilitā "Bilancio e affari finanziari" e nell'unitā previsionale di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilitā "Arma dei carabinieri". 13. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonchč le integrazioni di vitto e di generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformitā delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1999 (elenco n. 3). A modifica di quanto disposto dall'articolo 33, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il controvalore della razione viveri viene corrisposto al personale militare indicato nel citato articolo 33, comma 1, limitatamente alle giornate di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo. Art. 13. Stato di previsione del Ministero per le politiche agricole e disposizioni relative 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per le politiche agricole, per l'anno finanziario 1999, in conformitā dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13). 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero per le politiche agricole e delle Amministrazioni interessate, in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonchč per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale. 3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1999, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima. 4. Per l'anno finanziario 1999 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unitā previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole per l'anno medesimo, delle somme iscritte nell'ambito dell'unitā previsionale di base "Interventi diversi" -capitolo 6879 - di pertinenza del centro di responsabilitā "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Art. 14. Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1999, in conformitā dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14). 2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione all'unitā previsionale di base "Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti" di pertinenza del centro di responsabilitā "Coordinamento degli incentivi alle imprese" dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nello specifico fondo nell'ambito dell'unitā previsionale di base "Incentivi alle imprese" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilitā "Coordinamento degli incentivi alle imprese" dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica. 3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta 4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1999, delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166. 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, č autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1999, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonchč all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10. 6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della utilizzazione in favore della Societā di promozione industriale (SPI) ai sensi del citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993. Art. 15. Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1999, in conformitā dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15). 2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 16. Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1999, in conformitā dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16). Art. 17. Stato di previsione del Ministero della sanitā e disposizioni relative 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanitā, per l'anno finanziario 1999, in conformitā dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17). 2. Alle spese di cui all'unitā previsionale di base "Programmi anti AIDS" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilitā "Prevenzione sanitaria" dello stato di previsione del Ministero della sanitā si applicano, per l'anno finanziario 1999, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilitā generale dello Stato. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unitā previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanitā per l'anno finanziario 1999, delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. 4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della sanitā, č autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unitā previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanitā, per l'anno finanziario 1999, i fondi per il finanziamento delle attivitā di ricerca o sperimentazione, delle unitā previsionali di base "Ricerca scientifica" (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilitā "Organizzazione, bilancio e personale" dello stato di previsione del Ministero della sanitā, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. |
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